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STATUTO


 

Art. 1. Istituzione, sede, durata.

1.       è istituita Associazione non riconosciuta denominata "Oltregiogo", d'ora innanzi indicata "Associazione".

2.       I componenti dell'Associazione sono definiti d'ora innanzi "soci".

3.       La sede dell'Associazione è in Mornese (AL) presso il Municipio di Mornese.

4.       Sedi operative diverse possono essere stabilite in applicazione delle finalità statutarie.

5.       La durata è fissata fino al 31.12.2020.

 

Art. 2. Finalità sociale e qualità dei soci.

1.      Finalità dell'Associazione sono:

a)               realizzare programmi promozionali per il territorio compreso nell'ambito dei Comuni partecipanti, con particolare riferimento alla promozione dei prodotti e delle attività locali;

b)               realizzare sinergie con analoghe associazioni, anche di dimensioni maggiori di cui tutti o parte dei partecipanti facciano parte, presenti nella Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte o nella Regione Liguria, caratterizzate da analoga vocazione, in coerenza con le norme statutarie e/o regolamentari delle medesime e con la normativa vigente;

c)                coordinare le attività culturali e promozionali relative al territorio;

d)               favorire e realizzare iniziative tese al recupero di edifici storici e comunque di siti di notevole interesse paesaggistico, etnografico, culturale, artistico, presenti sul territorio;

e)                favorire e realizzare musei, enoteche, o altri punti promozionali del territorio;

f)                gestire le attività e i controlli relativi;

g)               realizzare e diffondere pubblicazioni informative;

h)               rapportarsi con le istituzioni e gli enti locali, regionali, nazionali ed operare in collaborazione con le istituzioni e gli organismi rappresentativi di vario genere, sia pubblici che privati, ivi compresi, esemplificativamente, gli imprenditori e le Università, tramite gli strumenti della collaborazione e del partenariato, al fine di promuovere la cultura, la valorizzazione e la promozione del territorio.

2.       L'Associazione può aderire ad altre Associazioni, Enti o società, che perseguano finalità omologhe.

3.       L'Associazione persegue le finalità suddette senza scopi di lucro, reinvestendo nell'attività culturale e promozionale ogni risorsa a sua disposizione.

 

Art. 3. Soci.

1.      Sono Soci Fondatori dell'Associazione i Comuni di Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Lerma, Montaldeo, Mornese, Parodi Ligure, San Cristoforo, Voltaggio, in persona dei rispettivi Sindaci e legali rappresentanti.

1.bis.  Il Comune "Socio" designa con atto formale un proprio rappresentante in seno

          all'Assemblea.

2.      In coerenza con le norme statutarie l'adesione all'Associazione è consentita a tutte le persone fisiche o giuridiche, alle seguenti condizioni non alternative:

a)       ne facciano richiesta;

b)      vengano presentate da tre soci fondatori;

c)       perseguano finalità rientranti nell'art. 2.

3.      L'adesione di nuovo socio, approvata dal Consiglio Direttivo, è ratificata dall'Assemblea.

 

4.      I soci operano in coerenza con lo Statuto e le eventuali ulteriori norme regolamentari dell'Associazione, partecipano alle attività sociali e pagano la quota di associazione annuale, la cui misura è determinata anno per anno dall'Assemblea.

5.      L'appartenenza all'Associazione cessa per:

a)       recesso volontario;

b)      mancato versamento delle quote associative per due anni consecutivi;

c)       esclusione per giusta causa;

d)      morte in caso di socio persona fisica;

e)       estinzione in caso di socio persona giuridica.

6.      In caso di eventi di trasformazione di socio persona giuridica, il Consiglio Direttivo valuta la conformità del nuovo soggetto alle finalità definite dall'art. 2; è fatta salva l'ipotesi di fusione tra Comuni soci, nel quale caso il subentro nella qualità di socio avviene ipso iure.

 

Art. 4. organi.

1.      Organi dell'Associazione sono:

a)       l'Assemblea, formata da tutti i soci;

b)      il Consiglio Direttivo;

c)       il Presidente.

2.      Organi eventuali sono:

a)       un Vicepresidente, con funzioni sostitutive e vicarie del Presidente;

b)      un Segretario con funzioni di consulenza e verbalizzazione;

c)       un Revisore, quale organo di controllo contabile.

 

Art. 5. Assemblea.

1.       L'Assemblea ordinaria annuale si riunisce entro il mese di marzo di ciascun anno; essa è composta da tutti i rappresentanti dei soci in regola con le norme sociali.

2.       Essa viene convocata per iscritto con preavviso di giorni sette, con la chiara indicazione del luogo e della data di svolgimento; in caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata per telefax con preavviso di quarantotto ore.

3.       L'Assemblea è convocata, alternativamente:

a)       dal Presidente;

b)      dal Consiglio Direttivo;

c)       autoconvocata per iniziativa di almeno tre soci.

4.       L'Assemblea è validamente insediata in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci.

5.       In seconda convocazione l'Assemblea è valida con qualsiasi numero di soci presenti.

6.   L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

7.      In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 4., 5. e 6., l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei soci:

a)       in caso di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio sociale;

b)      in caso di modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

8.      Sono ammesse deleghe scritte da socio a socio in misura massima di due per ciascun socio (soppresso)

9.      Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo.

10.  In prima convocazione, e comunque ove manchi il Presidente, presiede l'Assemblea un Sindaco di un Comune socio.(soppresso)

10.In prima convocazione, e comunque ove manchi il Presidente, presiede l'Assemblea un

      Rappresentante di un Comune socio.

11.  L'Assemblea:

a)       elegge quattro membri del Consiglio Direttivo e il Presidente;

b)      elegge, ove ritenuto, gli organi facoltativi, e cioè il Vicepresidente, il Segretario, il Revisore;

c)       ratifica l'ammissione di nuovi soci deliberata dal Consiglio Direttivo;

d)      procede all'esclusione di soci per giusta causa o comunque per la perdita della qualità di socio, su proposta del Consiglio Direttivo;

e)       approva i bilanci preventivo e consuntivo di attività;

f)        stabilisce annualmente la misura delle quote associative;

g)       discute sulle finalità e sui programmi dell'Associazione, dettando indirizzi al Consiglio Direttivo;

h)      decide sul riconoscimento di spese a vantaggio dei componenti del Consiglio Direttivo;

i)         adotta norme regolamentari di funzionamento;

j)        può nominare appositi comitati tecnici di gestione o commissioni per le iniziative attinenti gli scopi sociali;

k)      decide la revoca degli organi nominati dall'assemblea, nonché l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

12.  Può essere convocata un'Assemblea straordinaria, in ogni momento secondo le necessità, e, comunque, in caso di scioglimento dell'Associazione.

13.  Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto verbale, ad opera del Segretario, ovvero, se non nominato o non presente, ad opera di un socio presente.

14.  I verbali sono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal redattore del verbale.

 

Art. 6. Consiglio direttivo.

1.      Il Consiglio Direttivo è composto da numero tre soci, compreso il Presidente.(soppresso)

1.      Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri di cui quattro rappresentanti dei Comuni Soci, compreso il Presidente, uno designato dai Soci "privati"dell'Associazione,  uno designato dal Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo e uno dalla Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese.

2.      La carica di Consigliere è gratuita; il riconoscimento delle spese sostenute dal medesimo è facoltativo e viene deciso preventivamente dall'Assemblea, ai sensi del precedente articolo 5. comma 11. lettera h).

3.      La durata del mandato di Consigliere è fissata fino alla scadenza della maggioranza dei Consigli Comunali dei Comuni soci.

4.      Il Consigliere può essere rieletto.

5.      Il Consiglio Direttivo:

a)       provvede, con ogni più ampio potere, all'amministrazione dell'Associazione nei limiti indicati dal presente Statuto e da eventuali norme regolamentari interne, nonchè dagli indirizzi dell'Assemblea;

b)      elabora un bilancio preventivo da portarsi in approvazione nell'Assemblea annuale, nonché le relative variazioni;

c)       elabora il bilancio consuntivo, da portarsi in approvazione nell'Assemblea annuale dell'anno successivo;

d)      decide l'ammissione di nuovi soci, da ratificarsi ad opera dell'Assemblea;

e)       propone all'Assemblea l'esclusione di soci;

f)        conferisce e revoca procure.

6.      Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente oppure su autoconvocazione di due Consiglieri.

7.      La convocazione scritta e dettagliata nell'ordine del giorno deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione; in caso di urgenza il Consiglio può essere convocato per telefax con preavviso di ventiquattro ore.

8.      Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

9.      Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

10.  Delle deliberazioni del Consiglio è redatto verbale, ad opera del Segretario, ovvero, se non nominato o non presente, ad opera di un Consigliere presente.

11.  I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal redattore del verbale.

 

Art. 7. Il presidente.

1.      Il Presidente, membro di diritto del Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea a maggioranza, contestualmente al Consiglio Direttivo, e decade con il Consiglio Direttivo.

2.      In caso di necessità di sostituzione del Presidente il nuovo mandato dura conformemente alla durata del Consiglio direttivo.

3.      Il Presidente è rieleggibile.

4.      Il Presidente rappresenta l'Associazione, ne ha la firma e la legale rappresentanza anche in giudizio, provvede alle convocazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e ne formula l'ordine del giorno.

5.      Il Presidente con la collaborazione del Vicepresidente ove nominato, provvede all'ordinaria gestione dell'Associazione e delle sue attività, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio direttivo e nei limiti della procura concessa dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 8. revisore.

1.      La gestione finanziaria dell'Associazione è controllata da un Revisore, ove nominato, designato tra i Soci da parte dell'Assemblea.

2.      Il Revisore non può essere membro del Consiglio Direttivo.

3.      Al Revisore compete altresì l'intervento in materia di conciliazione tra i Soci in caso di controversie.

4.      Il Revisore può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, di cui riceve avviso.

 

Art. 9. Segretario.

1.      Il Segretario, ove nominato, con funzioni di consulenza giuridica e contabile, predisposizione e verbalizzazione degli atti degli organi sociali, può essere nominato fra i soci ovvero può essere un consulente di cui al successivo articolo 11.

 

Art. 10. entrate.

1.      Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da:

a)       quote associative dei Soci;

b)      contributi di enti pubblici;

c)       proventi di gestione delle manifestazioni, ivi comprese le sponsorizzazioni;

d)      contributi volontari di singoli soci;

e)       elargizioni di privati.

 

Art. 11. Spese.

1.       Per il suo funzionamento e lo svolgimento delle sue attività l'Associazione si avvale unicamente di lavoro volontario oppure di consulenti incaricati e di collaboratori esterni, sulla base di programmi di lavoro che di volta in volta vengono approvati dal Consiglio Direttivo, con adeguata copertura finanziaria.

 

Art. 12. scioglimento.

1.       Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata, la quale provvede alla nomina del liquidatore e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale.